Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne due aspetti fondamentali:
- salute
- sicurezza durante il lavoro.
Secondo quanto dettato dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di tutte le aziende è d’obbligo garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A questo soggetto, a sua volta, il datore di lavoro deve garantire la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Maggiori informazioni sono presenti sul sito http://www.ftconsult.it.
Chi elegge il Rappresentante dei lavoratori?
Il Rappresentante è naturalmente eletto dai lavoratori stesse con varia modalità che dipendono dal numero di dipendenti occupati all’interno dell’azienda.
- non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti,
- più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Qualora l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.
Cosa stabilisce il D.Lgs. 81/2008? Stabilisce che la nomina dei RLS deve avvenire nell’arco di un’unica giornata per tutta la nazione.
Quando? Durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.
Quanti rappresentati per lavoratori?
A stabilire il numero dei Rappresentanti deve essere una contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accedere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza che deve avere un’azienda in rapporto al numero di dipendenti:
- 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.
Le attività svolte
Quali attività svolge il RLS?
- effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
- accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
- dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
- provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative ;
- provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.